(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 15 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La Regione Basilicata riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualita' di consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo. 2. La Regione, in conformita' alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e degli articoli 7 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi: a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente; b) vigilanza e protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente; c) promozione ed attuazione di una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentirgli autonomi e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi; d) promozione di una politica di collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per una migliore erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualita' ed efficienza; e) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra consumatori-utenti. 3. La definizione di "consumatori e utenti" e di "associazioni dei consumatori e degli utenti" e' stabilita dall'art. 2 della legge n. 28/1998.