(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Basilicata n. 27 del 15 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
    1. La   Regione   Basilicata   riconosce  il  fondamentale  ruolo
economico  e  sociale  dei  cittadini  in  qualita' di consumatori ed
utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.
    2. La  Regione,  in  conformita' alle normative comunitarie, alla
legislazione  nazionale  e  nell'esercizio  delle  funzioni  ad  essa
trasferite o delegate e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione
e  degli  articoli 7 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio   1977,  n.  616,  persegue,  anche  attraverso  l'adeguata
consultazione   delle  rappresentanze  dei  consumatori,  i  seguenti
obiettivi:
      a) efficace  protezione  contro  i  rischi  per  la salute e la
sicurezza del consumatore e dell'utente;
      b) vigilanza e protezione degli interessi economici e giuridici
del consumatore e dell'utente;
      c) promozione  ed  attuazione  di una politica di informazione,
educazione  e  formazione  del  consumatore e dell'utente, al fine di
consentirgli autonomi e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti
con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi;
      d) promozione   di   una   politica   di   collaborazione   fra
associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti   e   pubbliche
amministrazioni  per  una  migliore  erogazione  dei servizi pubblici
secondo standard di qualita' ed efficienza;
      e) promozione    e    sviluppo   dell'associazionismo   libero,
volontario e democratico fra consumatori-utenti.
    3. La  definizione  di  "consumatori e utenti" e di "associazioni
dei  consumatori e degli utenti" e' stabilita dall'art. 2 della legge
n. 28/1998.